Art. 2.

      1. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

          a) 1,50 per cento, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

          b) 1,25 per cento, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate dalla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

 

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